La rescissione
del contratto può chiedersi per anomalie
verificatesi al momento della conclusione:
a) perchè concluso in stato
di pericolo, oppure
b) per lesione.
Per esperire l'azione di rescissione per
contratto concluso in stato di pericolo devono sussistere due
condizioni:
- lo stato di pericolo in cui versava uno dei
contraenti o altra persona, al momento della stipula;
- l'iniquità delle condizioni a cui il
contraente ha dovuto soggiacere.
Per avere invece rescissione per lesione devono
sussistere:
- una forte sproporzione tra la prestazione di
una parte e quella dell'altra, tale che il valore di una prestazione
sia almeno la metà dell'altra, e
- l'approfittamento dello stato di bisogno in cui
versava la parte danneggiata.
La risoluzione del contratto si ha invece
per motivi sopravvenuti alla conclusione del contratto.
Tali motivi possono essere:
- la risoluzione di diritto,
nei casi cioè previsti dalla legge;
- la risoluzione per
inadempimento di una delle parti;
- la risoluzione per
impossibilità sopravvenuta;
- la risoluzione per eccessiva
onerosità.
La risoluzione di diritto si può
invocare:
- se il contratto contenga una clausola
risolutiva espressa, cioè quando i contraenti
convengono espressamente che il contratto si risolva nel caso che una
determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le
modalità stabilite (art. 1456 c.c.);
- se sia previsto un termine essenziale per
adempiere e questo scada senza che la prestazione sia stata adempiuta (art.
1457 c.c.);
- se la parte non inadempiente richieda
l'adempimento mediante diffida ad adempiere
(art. 1454 c.c.).
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