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DOTTRINA - CONTRATTI
Differenza tra risoluzione e rescissione del contratto
La rescissione del contratto può chiedersi per anomalie verificatesi al momento della conclusione:
a) perchè concluso in stato di pericolo, oppure
b) per lesione.

Per esperire l'azione di rescissione per contratto concluso in stato di pericolo devono sussistere due condizioni:

  1. lo stato di pericolo in cui versava uno dei contraenti o altra persona, al momento della stipula;
  2. l'iniquità delle condizioni a cui il contraente ha dovuto soggiacere.
Per avere invece rescissione per lesione devono sussistere:
  1. una forte sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, tale che il valore di una prestazione sia almeno la metà dell'altra, e
  2. l'approfittamento dello stato di bisogno in cui versava la parte danneggiata.
La risoluzione del contratto si ha invece per motivi sopravvenuti alla conclusione del contratto.

Tali motivi possono essere:

  1. la risoluzione di diritto, nei casi cioè previsti dalla legge;
  2. la risoluzione per inadempimento di una delle parti;
  3. la risoluzione per impossibilità sopravvenuta;
  4. la risoluzione per eccessiva onerosità.
La risoluzione di diritto si può invocare:
  1. se il contratto contenga una clausola risolutiva espressa, cioè quando i contraenti convengono espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite (art. 1456 c.c.);
  2. se sia previsto un termine essenziale per adempiere e questo scada senza che la prestazione sia stata adempiuta (art. 1457 c.c.);
  3. se la parte non inadempiente richieda l'adempimento mediante diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.).

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