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DOTTRINA
- CONTRATTI
Risoluzione
di un contratto in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta
della prestazione per una delle parti
La risoluzione
per eccessiva onerosità (art. 1467 c.c.)
può chiedersi per i contratti a esecuzione continuata o
periodica, ovvero a esecuzione differita, se l'eccessiva
onerosità si è verificata per avvenimenti
straordinari e imprevedibili.
La parte contro la quale è domandata la
risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le
condizioni del contratto.
AVVERTENZE:
I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e
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Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che
interessa può essere richiesta la
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