Il contratto
preliminare (detto anche, con termine improprio, compromesso)
é l'accordo con il quale le parti si obbligano
reciprocamente alla stipula di un successivo c.d. contratto
definitivo. Con il contratto preliminare, quindi, non vi
è il trasferimento della titolarità di un bene,
ma la sola obbligazione a tanto in un secondo momento (ad es. per
valutare il persistere dell'interesse alla transazione, la sussistenza
di determinati vizi, o perchè ci si vuole riservare la
possibilità di apportare modifiche). Il preliminare contiene
necessariamente già in sé gli elementi essenziali
del successivo contratto definitivo.
Ove una delle due parti si rifiuti di stipulare il
successivo contratto definitivo, l'altra parte potrà
ottenere una sentenza (costitutiva) che produca gli stessi effetti del
contratto preliminare.
La legge prevede che il preliminare debba avere la
stessa forma prescritta per il contratto definitivo (art. 1351
c.c.), pertanto se si vuole vendere un immobile, il relativo
compromesso dovrà essere redatto in forma scritta, a pena di
nullità.
Con la L. 28/02/97 n. 30 è stata
introdotta la possibilità della trascrizione
presso la Conservatoria dei registri immobiliari del contratto
preliminare che abbia ad oggetto:
- la promessa di trasferimento della
proprietà di beni immobili;
- la costituzione, il trasferimento, la
modificazione di diritti reali immobiliari;
- la costituzione di comunione su beni immobili;
- la costituzione o modifica di
servitù prediali, uso, abitazione.
Ciò purché il preliminare risulti da atto
pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o
accertata giudizialmente. La trascrizione é resa possibile
anche per gli atti soggetti a condizione e per quelli relativi ad
edifici da costruire o in corso di costruzione.
Gli effetti cessano, e si considerano come mai
prodotti, se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la
conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni,
non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo. La
trascrizione é cancellabile nel caso di comune accordo delle
parti o se stabilito giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
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interessa può essere richiesta la
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