Con il contratto
di opzione (art. 1331 c.c.) le parti convengono che una
di esse rimanga vincolata alla propria proposta e l'altra abbia
facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima
si considera quale proposta irrevocabile. In sostanza una delle parti
si vincola a tenere ferma la propria proposta per un determinato
periodo di tempo, mentre l'altra parte é libera di decidere,
entro lo stesso periodo, se accettare o meno. In caso di accettazione,
il contratto si conclude.
L'opzione, oltre che un accordo a se stante,
é spesso inserita quale clausola all'interno di un diverso
contratto.
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