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DOTTRINA
- CONTRATTI
Risoluzione
di un contratto in caso di impossibilità sopravvenuta della
prestazione
La legge distingue la
disciplina della risoluzione per impossibilità,
a seconda della natura dell'impossibilità:
- se si tratta di impossibilità
totale (art. 1463 c.c.), la parte liberata per la
sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non
può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella
che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla
ripetizione dell'indebito;
- se la prestazione di una parte è
divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra
parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da
essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non
abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale (art. 1464
c.c.).
C'é però un'eccezione per quanto riguarda i
contratti con effetti traslativi o costitutivi (art. 1465 c.c., es. i
contratti di vendita). Nei contratti che trasferiscono la
proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o
trasferiscono diritti reali, infatti, il perimento della cosa per una
causa non imputabile all'alienante non libera l'acquirente dall'obbligo
di eseguire la controprestazione, ancorchè la cosa non gli
sia stata consegnata. La stessa disposizione si applica nel caso in cui
l'effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di
un termine.
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interessa può essere richiesta la
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