Nei contratti con prestazioni
corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue
obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere
l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il
risarcimento del danno (art. 1453 c.c.).
La risoluzione può essere domandata
anche quando il giudizio é stato promosso per ottenere
l'adempimento, ma non può più chiedersi
l'adempimento quando é stata domandata la risoluzione.
Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non
può più eseguire la propria prestazione.
Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una
delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse
dell'altra.
Alla parte inadempiente l'altra può
intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con
dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto
s'intenderà senz'altro risolto (art. 1454 c.c.). In questo
caso il termine non può essere inferiore a quindici giorni,
salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del
contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso
il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo
é risolto di diritto.
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interessa può essere richiesta la
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