L'eccezione di
inadempimento é la facoltà
concessa a ciascuno dei contraenti di rifiutarsi di adempiere
l'obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere
contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per
l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla
natura del contratto (art. 1460 c.c.).
È definita solve
et repete (art. 1462 c.c.) la clausola con cui
si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni
al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta (ponendo quindi un
limite all'eccezione d'inadempimento). La clausola solve et
repete non ha effetto per le eccezioni di
nullità, di annullabilità e
di rescissione
del contratto.
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