La nullità
di un contratto determina il venir meno di tutti gli
effetti da esso prodotti, come se lo stesso non fosse mai venuto ad
esistenza.
Il contratto é nullo:
- quando é contrario a norme
imperative;
- quando difetta di uno dei requisiti indicati
dall'articolo 1325 c.c., cioé 1) l'accordo delle parti, 2)
la causa, 3) l'oggetto, 4) la forma, se prescritta sotto pena di
nullità;
- quando la causa é illecita o quando
lo sono i motivi, se le parti si sono determinate a concludere il
contratto esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe
(art. 1345 c.c.);
- quando l'oggetto del contratto é
impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile (art. 1346
c.c.);
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge
(es. nel caso di contratti che trasferiscono la proprietà di
beni immobili, é prescritta la forma scritta a pena di
nullità (art. 1350 c.c.), o ancora, l'art. 17 della L.
382/78 sancisce la nullità di ogni pattuizione diretta a
limitare la durata legale di un contratto).
La nullità parziale di un contratto o la nullità
di singole clausole importa la nullità dell'intero
contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza
quella parte del suo contenuto (art. 1419 c.c.). Ma la
nullità di singole clausole non importa la
nullità del contratto, quando le clausole nulle sono
sostituite di diritto da norme imperative.
Salvo diverse disposizioni di legge, la
nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha
interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice (art.
1421 c.c.). L'azione per far dichiarare la nullità non
é soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione
e della prescrizione delle azioni di ripetizione (1422 c.c.).
Il contratto nullo non può inoltre
essere convalidato, salvo che la legge non disponga diversamente (art.
1423 c.c.). Può invece produrre gli effetti di un contratto
diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma,
qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba
ritenersi che esse lo avrebbero concordemente voluto se avessero
conosciuto la nullità (cosiddetta conversione del contratto
nullo, art. 1424 c.c.).
L'annullabilità
é invece un'anomalia di minore gravità rispetto
alla nullità. Il contratto annullabile produce tutti gli
effetti di un contratto valido, ma questi possono venire meno se viene
fatta valere con successo l'azione di annullamento.
Casi di annullabilità:
- Il contratto é annullabile se una
delle parti era legalmente incapace di contrattare (ad es.
perché minorenne o perché al momento in cui gli
atti sono stati compiuti era, anche transitoriamente, incapace di
intendere o di volere, art. 1425 c.c.).
- Il contratto é annullabile se il
consenso fu dato per errore quando questo é essenziale ed
é riconoscibile dall'altro contraente (art. 1428 c.c.).
- Il contratto é annullabile se il
consenso fu estorto con violenza, anche se esercitata da un terzo (art.
1434 c.c.).
- Il contratto é annullabile se il
consenso fu carpito con dolo, quando i raggiri usati da uno dei
contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non
avrebbe prestato il suo consenso (art. 1439 c.c.).
L'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla
parte nel cui interesse é stabilito dalla legge. Solo
l'incapacità del condannato in stato di interdizione legale
può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.
L'azione di annullamento si prescrive in cinque
anni. Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o
da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui
é cessata la violenza, é stato scoperto l'errore
o il dolo, é cessato lo stato d'interdizione o
d'inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore
età. Negli altri casi il termine decorre dal giorno della
conclusione del contratto (art. 1442 c.c.).
Il contratto annullabile può essere
convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento,
mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di
annullabilità, e la dichiarazione che s'intende convalidarlo
(art. 1444 c.c.). Il contratto é pure convalidato, se il
contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato
volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di
annullabilità. L'annullamento che non dipende da
incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a
titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della
trascrizione della domanda di annullamento (art. 1445 c.c.).
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