La regola generale
é che il contratto si conclude nel momento in cui chi ha
fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte
(art. 1326 c.c.).
Spesso però i contratti si concludono
senza necessità di una formale accettazione, dando
semplicemente esecuzione ad un ordine ricevuto (anche verbale). In tal
caso é comunque onere dell'accettante di comunicare senza
ritardo all'altra parte l'inizio dell'esecuzione (art. 1327 c.c.).
Diverso é il caso dei contratti
cosiddetti "reali", che si perfezionano invece con la consegna della
cosa. Essi sono espressamente previsti dal codice civile e sono: il
mutuo, il comodato, il deposito e il pegno.
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