L'art. 1321 c.c.
definisce il contratto come l'accordo tra
due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra
loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Sono esclusi da tale nozione gli atti unilaterali
(es. testamento) e tutti quegli atti che non hanno contenuto
integralmente patrimoniale (es. matrimonio).
L'art. 1325 c.c. indica i requisiti essenziali del
contratto:
- l'accordo delle parti;
- la causa (cioé la ragione
socio-economica del contratto, la sua funzione);
- l'oggetto (cioè il contenuto del
contratto, che deve essere possibile, lecito, determinato o
determinabile [art. 1346 c.c.]);
- la forma, solo se richiesta dalla legge a pena
di nullità.
Il contratto ha "forza di legge" tra le parti che lo stipulano,
cioè vincola i contraenti all'esecuzione della propria
rispettiva prestazione; sono previste specifiche forme di tutela in
caso di suo inadempimento; esso non produce effetti nei confronti di
terzi se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
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