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DOTTRINA - CONTRATTI
Definizione di "contratto" data dalla legge
L'art. 1321 c.c. definisce il contratto come l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Sono esclusi da tale nozione gli atti unilaterali (es. testamento) e tutti quegli atti che non hanno contenuto integralmente patrimoniale (es. matrimonio).

L'art. 1325 c.c. indica i requisiti essenziali del contratto:

  1. l'accordo delle parti;
  2. la causa (cioé la ragione socio-economica del contratto, la sua funzione);
  3. l'oggetto (cioè il contenuto del contratto, che deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile [art. 1346 c.c.]);
  4. la forma, solo se richiesta dalla legge a pena di nullità.
Il contratto ha "forza di legge" tra le parti che lo stipulano, cioè vincola i contraenti all'esecuzione della propria rispettiva prestazione; sono previste specifiche forme di tutela in caso di suo inadempimento; esso non produce effetti nei confronti di terzi se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

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