Si può avere la cessione
di un contratto quando una parte (il cedente)
di un contratto originario - purché a prestazioni
corrispettive, da ambo le parti non ancora eseguito - stipula con un
terzo (il cessionario) un nuovo contratto (di
cessione), con il quale cedente e cessionario si accordano per
trasferire al cessionario il contratto originario o meglio tutti i
rapporti attivi e passivi, derivanti da esso. La regola generale vuole
che il contraente ceduto esprima il suo consenso, anche in via
preventiva (art.1407 c.c.).
Il contraente cedente é liberato dalle
sue obbligazioni verso il contraente ceduto, salvo che questo non abbia
espresso volontà contraria (art. 1408 c.c.). Se una delle
prestazioni é già stata eseguita si
potrà invece ricorrere alla cessione del solo credito, con
le forme previste per questo istituto.
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