La caparra
confirmatoria (art. 1385 c.c.) é la
più frequente e corrisponde alla antica consuetudine di
consegnare all'altra parte una somma di denaro (o altre cose fungibili)
a conferma del vincolo assunto. Se la parte che ha concesso la caparra
si rende inadempiente, l'altra parte può recedere dal
contratto e trattenere la caparra. Se inadempiente é la
parte che ha ricevuto la caparra, l'altra parte può sempre
recedere e richiedere il doppio di quanto versato.
Si tratta in entrambi i casi di facoltà
concessa all'interessato che può comunque insistere per
l'adempimento, e richiedere il risarcimento per l'ulteriore danno
subito.
Diversa é invece la funzione della caparra
penitenziale (art. 1386 c.c.) che rappresenta il
corrispettivo del diritto di recesso, stabilito convenzionalemente. Chi
decide di recedere deve dare all'altra parte quanto pattuito a titolo
di caparra penitenziale e l'altra parte non potrà chiedere
altro.
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