Gli interessi sono dovuti di
diritto, in ragione del tasso
legale, dal momento della scadenza del credito e se
il credito è liquido, cioè se è
determinato nel suo ammontare (cosiddetti interessi corrispettivi).
In caso diverso gli interessi sono dovuti dal
momento della costituzione
in mora del debitore (art. 1224 c.c.).
Inoltre è sempre possibile stabilire
convenzionalmente un tasso di interesse, che andrà a
sostituirsi a quello legale, purché il saggio non sia
considerato usurario (art. 1815 c.c.) e il relativo patto sia stipulato
in forma scritta (art. 1284 c.c.).
Infine, in taluni casi, la giurisprudenza ammette
il cumulo degli interessi legali con la rivalutazione monetaria.
Ciò avviene per le cosiddette obbligazioni di valore, ad
esempio per le ipotesi in cui il credito non sia costituito da una
obbligazione pecuniaria, oppure per il risarcimento del danno derivato
da inadempimento contrattuale.
Il D.Lgs. 231 del 9.10.2002 "Attuazione della
direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali" ha previsto inoltre che se il termine
per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli
interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la
costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:
- trenta giorni dalla data di ricevimento della
fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di
contenuto equivalente;
- trenta giorni dalla data di ricevimento delle
merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è
certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta
equivalente di pagamento;
- trenta giorni dalla data di ricevimento delle
merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il
debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento
è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della
prestazione dei servizi;
- trenta giorni dalla data dell'accettazione o
della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai
fini dell'accertamento della conformità della merce o dei
servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la
fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva
a tale data.
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