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DOTTRINA
- RECUPERO CREDITI
Costituzione in mora del debitore: definizione
La costituzione
in mora del debitore consiste nella richiesta fatta al
debitore dal creditore, e per iscritto, di
adempiere l'obbligazione. Tale richiesta viene comunemente inoltrata a
mezzo piego o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in modo
da consentire di provare la data del ricevimento.
L'art. 1219 c.c. prevede che non sia necessario
ricorrere alla costituzione in mora se:
- l'obbligazione deriva da fatto illecito;
- il debitore dichiara per iscritto di non voler
adempiere;
- l'obbligazione è a termine e la
prestazione (o il pagamento) deve essere eseguita al domicilio del
creditore.
Dalla costituzione in mora del debitore, la legge fa scaturire taluni effetti
a beneficio del creditore.
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