Per il recupero
crediti la legge appronta diverse procedure.
- Nel caso in cui il credito sia incorporato in
un titolo di credito (cambiale, assegno bancario o altri documenti ai
quali la legge attribuisce la medesima efficacia), alla scadenza,
questi divengono automaticamente esecutivi, ed è possibile
procedere subito ad un'azione di recupero mediante precetto di pagamento
(v.
risposta specifica per l'assegno).
- Un'altra procedura assai utilizzata
è quella del ricorso per decreto
ingiuntivo
. Si tratta di un ordine di
pagamento (o consegna) dato al debitore dal giudice mediante decreto.
Tale provvedimento può anche essere emesso (o divenire)
esecutivo, garantendo al creditore di poter agire immediatamente e
coattivamente senza intraprendere un'azione giudiziaria ordinaria. Il
decreto ingiuntivo può però essere richiesto solo
ove sussistano determinate
condizioni.
- Resta infine, qualora non siano esperibili le
procedure sopra indicate, il ricorso ad un procedimento ordinario (con
all'esito una sentenza), volto ad accertare l'esistenza e la
consistenza del credito e a condannare il debitore all'adempimento.
Normalmente ogni azione di tipo giudiziario, è preceduta
dalla cosiddetta costituzione
in mora del debitore
, che si sostanzia in un invito al pagamento
fatto dal creditore al debitore per iscritto, dalla quale la legge fa
scaturire determinati
effetti.
Oltre a tali mezzi, che intervengono
successivamente alla costituzione del rapporto obbligatorio, esistono
delle
specifiche garanzie, che possono essere inserite
all'atto della stipula di un contratto, con lo scopo di aumentare le
probabilità che il credito venga onorato.
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