La cambiale
è considerata un titolo esecutivo dalla legge (R.D. n.
1669/33, art. 63). Nella pratica, questo comporta che, ove il credito
non sia pagato alla scadenza della cambiale, è possibile
procedere direttamente all'esecuzione forzata.
Il pagamento della cambiale dovrà
essere chiesto formalmente a mezzo di un precetto (cioè
un'intimazione ad adempiere) notificato al debitore. Se il pagamento
della cambiale non interviene nei dieci giorni successivi alla
notificazione del precetto, si potrà procedere al
pignoramento e alla vendita forzata dei beni del debitore.
Una disciplina simile è stabilita per l'assegno
bancario.
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