Anche l'assegno
bancario, al pari della cambiale)
è considerato dalla legge un titolo esecutivo (R.D. n.
1736/33, art. 55). Nella pratica, questo comporta che, ove il credito
non sia pagato alla data indicata sull'assegno, è possibile
procedere direttamente all'esecuzione forzata.
Il pagamento dell'assegno dovrà essere
chiesto formalmente a mezzo di un precetto (cioè
un'intimazione ad adempiere) notificato al debitore. Se il pagamento
dell'assegno non interviene nei dieci giorni successivi alla
notificazione del precetto, si potrà procedere al
pignoramento e alla vendita forzata dei beni del debitore.
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interessa può essere richiesta la
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