Il tasso di
interesse legale, a seguito della riforma dell'art. 1284
c.c. decretata dalla L. 662/96, è facoltativamente stabilito
anno per anno dal Ministro del Tesoro, che provvede con decreto.
L'ultimo provvedimento in tal senso è
stato il D.M. 1.12.2003, con il quale la misura del saggio degli
interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è
stata fissata al 2,5% in ragione d'anno, con decorrenza dall'1.1.2004.
Per i periodi precedenti ci si può
riferire alla seguente tabella:
Giorno di decorrenza (e
provvedimento)
|
Tasso
|
21 aprile 1942 (R.D. 262/42)
|
5.0 %
|
16 dicembre 1990 (L. 353/90)
|
10.0 %
|
1 gennaio 1997 (L. 662/96)
|
5.0 %
|
1 gennaio 1999 (D.M. 10.12.1998)
|
2.5 %
|
1 gennaio 2001 (D.M. 11.12.2000)
|
3.5 %
|
1 gennaio 2002 (D.M. 11.12.2001)
|
3.0 %
|
1 gennaio 2004 (D.M. 1.12.2003)
|
2.5 %
|
Sempre l'art. 1284 c.c. prevede che, in caso il
Ministro del Tesoro non provveda entro il 15 dicembre, il tasso
dell'interesse legale rimane invariato per l'anno successivo.
In caso di interessi relativi a
transazioni commerciali, vale il diverso tasso di interesse
stabilito sulla base del criterio previsto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002,
n.231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro
i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
In particolare, l'art. 5 stabilisce che, salvo
diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, è
determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale
strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato
alla sua più recente operazione di rifinanziamento
principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in
questione, maggiorato di sette punti percentuali.
Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della
Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i
successivi sei mesi.
Il Ministero dell'economia e delle finanze da'
notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi
prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre
solare.
Il tasso degli interessi da applicare a favore del
creditore (GU n. 11 del 15-1-2004) nel caso di ritardo nei pagamenti
nelle transazioni commerciali vieve quindi calcolato come segue:
- 9.83% per il semestre luglio - dicembre 2006
- 9.25% per il semestre gennaio - giugno 2006
- 9.05% per il semestre luglio - dicembre 2005
- 9.09% per il semestre gennaio - giugno 2005
- 9.01% per il semestre luglio - dicembre 2004
- 9.02% per il semestre gennaio - giugno 2004
- 9.10% per il semestre luglio - dicembre 2003
- 9.85% per il semestre gennaio - giugno 2003
- 10.35% per il semestre luglio - dicembre 2002
Nel caso di vendita di beni deteriorabili i tassi
da applicare devono essere aumentati di due punti percentuali.
È fatta comunque salva la
facoltà delle parti di accordarsi, preventivamente o al fine
di definire la controversia, per l'applicazione di un diverso saggio
degli interessi.
AVVERTENZE:
I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e
non sono sostitutivi del contributo di un professionista qualificato.
Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che
interessa può essere richiesta la
consulenza
legale on-line.
Lo Studio Legale Spadaro declina ogni responsabilità per
errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non
aggiornato delle informazioni contenute nel sito. |
|