Il codice civile stabilisce un
termine massimo per il contratto di locazione, prevedendo che tale
contratto non può avere durata superiore a 30 anni (art.
1573 c.c.). Nulla stabilisce invece in ordine ad un termine minimo.
Tuttavia, nella maggior parte dei casi, il regime
della durata di un contratto di locazione avente ad oggetto beni
immobili segue le regole dettate dalla L. 392/78 (successivamente
modificata e integrata dalla L. 431/98).
In base a tale normativa, gli immobili urbani
vengono distinti a seconda che essi siano adibiti ad uso abitativo
oppure ad uso diverso da quello di abitazione (cioè ad
attività commerciali, industriali, artigianali, turistiche o
professionali) e ai relativi contratti di locazione si applica uno
speciale regime che detta regole particolari in ordine alla durata,
alla facoltà di recesso e alla risoluzione.
Per maggiori particolari si consultino le risposte
specifiche:
- disciplina
degli immobili urbani adibiti ad uso abitativo
- disciplina
degli immobili urbani adibiti ad uso non abitativo
Da questo regime restano esclusi gli immobili vincolati ai sensi della
Legge n. 1089/39 e quelli appartenenti alle categorie catastali A/1,
A/8, A/9 (quelli cioè di interesse storico o artistico, di
edilizia residenziale pubblica o locati per finalità
turistiche), per i quali continuano a valere le regole del codice
civile.
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interessa può essere richiesta la
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