Il locatore deve (art. 1575 c.c.):
- consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;
- mantenerla in stato da servire all’uso convenuto;
- garantirne il pacifico godimento durante la locazione.
Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni
necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico
del conduttore.
Se al momento della consegna la cosa locata è
affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile
l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore
può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del
corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o
facilmente riconoscibili (art. 1578 c.c.). Il locatore è tenuto
a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non
prova di avere, senza colpa, ignorato i vizi stessi al momento della
consegna.
AVVERTENZE:
I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non sono
sostitutivi del contributo di un professionista qualificato.
Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa
può essere richiesta la
consulenza legale on-line.
Lo Studio Legale Spadaro declina ogni responsabilità per errori
od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato
delle informazioni contenute nel sito. |
|