Il conduttore deve (art. 1587
c.c.):
- prendere in consegna la cosa e osservare la
diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso
determinato nel contratto o per l’uso che può
altrimenti presumersi dalle circostanze;
- dare il corrispettivo nei termini convenuti.
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa
che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da
incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non
imputabile (art. 1588 c.c.).
È pure responsabile della perdita e del deterioramento
cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente,
all’uso o al godimento della cosa.
Il conduttore deve restituire la cosa al locatore
nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in
conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle
parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante
dall’uso della cosa in conformità del contratto
(art. 1590 c.c.), ma non risponde del perimento o del deterioramento
dovuti a vetustà.
Salvo disposizioni particolari della legge o degli
usi, il conduttore non ha diritto a indennità per i
miglioramenti apportati alla cosa locata (art. 1592 c.c.). Se
però vi è stato il consenso del locatore, questi
è tenuto a pagare un’indennità
corrispondente alla minor somma tra l’importo della spesa e
il valore del risultato utile al tempo della riconsegna. Anche nel caso
in cui il conduttore non ha diritto a indennità, il valore
dei miglioramenti può compensare i deterioramenti che si
sono verificati senza colpa grave del conduttore.
Il conduttore che ha eseguito le addizioni sulla
cosa locata ha diritto di toglierle alla fine della locazione qualora
ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il
proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse (art. 1593 c.c.).
In tal caso questi deve pagare al conduttore
un’indennità pari alla minor somma tra
l’importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo
della riconsegna.
Quando la cosa locata necessita di riparazioni che
non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne
avviso al locatore (art. 1577 c.c.). Se si tratta di riparazioni
urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo
rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al
locatore.
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