|
|
Funzioni dell'assemblea
dei condomini
L'assemblea dei condomini
provvede (art. 1135 c.c.):
- alla nomina, alla conferma e alla revoca (art.
1129 c.c., v.
risposta specifica) dell'amministratore e alla sua
eventuale retribuzione;
- all'approvazione del preventivo delle spese
occorrenti durante l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
- all'approvazione del rendiconto annuale
dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo della gestione;
- alle opere di manutenzione straordinaria,
costituendo, se occorre, un fondo speciale;
- a promuovere una lite o a decidere di resistere
ad una domanda (art. 1132 c.c.);
- all'autorizzazione delle spese fatte
urgentemente per le cose comuni dal singolo condomino (art. 1134 c.c.);
- a giudicare sui ricorsi avverso i provvedimenti
presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri (art. 1133 c.c.);
- all'approvazione del regolamento di condominio
(art. 1138 c.c.) ed eventualmente delle tabelle millesimali (art. 1123
c.c.);
- al conferimento all'amministratore di maggiori
poteri rispetto a quelli stabiliti dalla legge (art. 1131 c.c.);
- alla delibera di ricostruzione delle parti
comuni dell'edificio in caso di perimento parziale dell'edificio (art.
1128 c.c.);
- a disporre l'esecuzione di innovazioni dirette
al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior
rendimento delle cose comuni (art. 1120 c.c., v. risposta specifica);
L'amministratore non può ordinare opere di manutenzione
straordinaria, salvo che rivestano carattere URGENTE, ma in questo caso
deve riferire nella prima assemblea.
AVVERTENZE:
I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e
non sono sostitutivi del contributo di un professionista qualificato.
Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che
interessa può essere richiesta la
consulenza
legale on-line.
Lo Studio Legale Spadaro declina ogni responsabilità per
errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non
aggiornato delle informazioni contenute nel sito. |
|
|