L'assemblea è
regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che
rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio
e i due terzi dei partecipanti al condominio.
L'assemblea delibera con le maggioranze previste
all'art. 1136 (v.
risposta successiva).
L'assemblea non può deliberare, se non
consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai
condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza
(art. 66 disp. att. c.c.).
Delle deliberazioni dell'assemblea si redige
processo verbale da trascriversi in un registro tenuto
dall'amministratore.
L'assemblea (art. 66 disp.att. c.c.), oltre che
annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art.
1135 c.c., può essere convocata in via straordinaria
dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne
è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino
un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni
dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla
convocazione.
In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto
ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a
iniziativa di ciascun condomino.
Ogni condomino può intervenire
all'assemblea anche a mezzo di rappresentante.
Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio
appartenga in proprietà indivisa a più persone,
queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che
é designato dai comproprietari interessati; in mancanza
provvede per sorteggio il presidente.
L'usufruttuario di un piano o porzione di piano
dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono
all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei
servizi comuni.
Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni,
ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni
dell'edificio il diritto di voto spetta invece al proprietario.
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