Sono oggetto di
proprietà comune, se il contrario non risulta dal titolo
(art. 1117 c.c.):
- il suolo su cui sorge
l’edificio, le fondazioni,
i muri maestri, i tetti
e i lastrici solari, le scale,
i portoni d’ingresso, i vestiboli,
gli anditi, i portici,
i cortili e in genere tutte
le parti dell’edificio necessarie all’uso comune;
- i locali per la portineria e per
l’alloggio del portiere, per la
lavanderia, per il riscaldamento centrale,
per gli stenditoi e per
altri simili servizi in comune;
- le opere, le installazioni, i
manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al
godimento comune, come gli ascensori,
i pozzi, le cisterne,
gli acquedotti e inoltre le
fognature e i canali di scarico, gli impianti per l’acqua,
per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e
simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di
proprietà esclusiva dei singoli condomini.
Vi è quindi la presunzione di appartenenza al condominio
delle parti comuni dell'edificio, operante ove la parte dell'edificio
non sia espressamente assegnata in proprietà esclusiva ad
uno dei condòmini sulla base di un titolo giuridico.
Tenuto conto dei vari arresti giurisprudenziali,
possiamo affermare che nell'elenco previsto dall'art. 1117 c.c., sono
anche inclusi:
I fregi ornamentali e gli elementi
decorativi, se inerenti i balconi (quali i rivestimenti
della fronte o della parte sottostante della soletta, i frontalini e i
pilastrini) e se adempiono prevalentemente alla funzione ornamentale
dell’intero edificio e non solamente al decoro delle porzioni
immobiliari ad essi corrispondenti; mentre i balconi, essendo elementi
accidentali rispetto alla struttura del fabbricato, e non avendo
funzione portante (assolta da pilastri ed architravi), non
costituiscono parti comuni dell’edificio, anche se inseriti
nella facciata, in quanto formano parte integrante
dell’appartamento che vi ha accesso come prolungamento del
piano.
I muri perimetrali
dell’edificio in condominio - i quali, anche se non hanno
natura e funzioni di muri maestri portanti, delimitano la superficie
coperta, determinano la consistenza volumetrica dell'edificio
unitariamente considerato, proteggendolo dagli agenti termici e
atmosferici, e ne delineano la sagoma architettonica - anche nelle
parti che si trovano in corrispondenza dei piani di
proprietà singola ed esclusiva e quando sono collocati in
posizione, avanzata o arretrata, non coincidente con il perimetro
esterno dei muri perimetrali esistenti in corrispondenza degli altri
piani, come normalmente si verifica per i piani attici.
l’intercapedine
creata dal costruttore tra il muro di contenimento del terreno che
circonda i piani interrati o seminterrati dell’edificio e
l’intercapedine esistente tra il piano di posa delle
fondazioni di un edificio condominiale - che costituisce il suolo di
esso - e la prima soletta del piano interrato, in quanto destinata alla
aerazione o coibentazione del fabbricato.
La facciata di prospetto di un
edificio, che rientra nella categoria dei muri maestri.
I pianerottoli,
componenti essenziali delle scale comuni.
Relativamente alle aree degli
edifici riservate a parcheggio, in alcune decisioni sono
considerate parti comuni, salvo che vi sia un titolo che assegna tali
aree ai singoli condòmini; in altri casi sono considerate
quali pertinenze, senza farle quindi ricadere a titolo presuntivo nei
beni comuni di cui all'art. 1117 c.c.
Le aree degli edifici riservate a
parcheggio ex art. 41 sexies della L. 17/08/42, n. 1150,
introdotto dall’art. 18 della L. 06/08/67, n. 765, atteso che
sussiste per dette aree, obiettivamente destinate per legge ad uso
comune, l’identica ratio che sta alla base della presunzione
di comunione stabilita dall'art. 1117 c.c., ove, poi, tale presunzione
sia vinta dal titolo, risultando quelle aree di proprietà
esclusiva di uno o più condomini, il vincolo di destinazione
comune determina la costituzione ope legis a favore
dell’intero edificio o delle sue singole parti, appartenenti
a proprietari diversi, di un diritto reale di uso sulle aree medesime.
La canna fumaria
anche se ha inizio nell'appartamento di un singolo condòmino.
Gli ascensori e gli impianti
di riscaldamento, comprese le caldaie
ed i bruciatori, essi, infatti, non hanno
una funzione propria, ancorché complementare e subordinata
rispetto a quella degli edifici, ma partecipano alla funzione
complessiva ed unitaria degli edifici medesimi, quali elementi
essenziali alla loro destinazione.
Le parti comuni dell’edificio non sono
soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere
più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino.
Qualora un edificio o un gruppo di edifici
appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si
possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici
autonomi, il condominio può essere sciolto e i
comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio
separato. Ciò anche se restano in comune con gli originari
partecipanti alcune delle cose.
Lo scioglimento è deliberato
dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo
comma dell’art. 1136 c.c., o è disposto
dall’autorità giudiziaria su domanda di almeno un
terzo dei comproprietari di quella parte dell’edificio della
quale si chiede la separazione. Qualora la divisione non possa attuarsi
senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la
sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo
scioglimento del condominio deve essere deliberato
dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma
dell’art. 1136 c.c.
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