L'assemblea deve nominare un
amministratore quando i condomini sono più di quattro (art.
1129 c.c.). Se sono in numero inferiore l'assemblea ha comunque
facoltà di nominare un amministratore.
Se l'assemblea non provvede, la nomina é fatta
dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o
più condomini.
L'amministratore dura in carica un anno e
può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea.
Può altresì essere revocato
dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino,
oltre che nel caso in cui non abbia dato senza indugio notizia
all'assemblea della notifica di provvedimenti giudiziari o
amministrativi, se per due anni non ha reso il conto della sua
gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi
irregolarità.
Sulla revoca dell'amministratore, il tribunale
provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito
l'amministratore medesimo. Contro il provvedimento del tribunale
può essere proposto reclamo alla corte d'appello nel termine
di dieci giorni dalla notificazione (art. 64 disp. att. c.c.).
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