Le spese
necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti
condominiali dell'edificio, per la prestazione dei servizi
nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla
maggioranza, salvo diversa convenzione, sono sostenute dai
condòmini in misura proporzionale al valore (espresso in
millesimi) della proprietà di ciascuno.
Se si tratta di cose destinate a servire i
condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in
proporzione all'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale,
cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una
parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione
sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.
Il condomino non può, rinunziando al
diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per
la loro conservazione (art. 1118 c.c.).
Le scale sono mantenute e ricostruite dai
proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa
é ripartita tra essi, per metà in ragione del
valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra
metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano
dal suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che
é ripartita in ragione del valore, si considerano come piani
le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici
solari, qualora non siano di proprietà comune.
Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei
soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai
proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a
carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento
e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e
la decorazione del soffitto.
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non
é comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso
esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle
riparazioni o ricostruzioni del lastrico. Gli altri due terzi sono a
carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui
il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della
porzione di piano di ciascuno.
In caso di mora nel pagamento dei contributi, che
si sia protratta per un semestre, l'amministratore, se il regolamento
di condominio ne contiene l'autorizzazione, può sospendere
al condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che sono
suscettibili di godimento separato. Chi subentra nei diritti di un
condomino é obbligato, solidalmente con questo, al pagamento
dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente (art.
63 disp. att. c.c.).
Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni
senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha
diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente (art. 1134
c.c.).
AVVERTENZE:
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Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che
interessa può essere richiesta la
consulenza
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