Anche nel condominio degli
edifici trova applicazione il principio dettato in materia di comunione
e contenuto nell'art. 1102 c.c., che consente al singolo condomino di
usare della cosa comune anche per un suo fine particolare, con
conseguente possibilità di trarre dal bene una specifica
utilità aggiuntiva rispetto a quelle generali a favore degli
altri condomini, con il solo limite che non ne derivi una lesione del
pari diritto spettante a questi ultimi.
Ad esempio, in difetto di specifiche limitazioni
stabilite dal regolamento di condominio, l'uso dell'ascensore per il
trasporto di materiale edilizio può essere legittimamente
inibito al singolo condomino solo qualora venga concretamente e
specificatamente accertato che esso risulti dannoso, sia compromettendo
la buona conservazione delle strutture portanti e del relativo
abitacolo, sia ostacolando la tempestiva e conveniente utilizzazione
del servizio da parte degli altri condomini, in relazione alle
frequenze giornaliere, alla durata e all'eventuale orario di esercizio
del suddetto uso particolare, alle cautele adoperate per la custodia
delle cose trasportate, tenendo conto di ogni altra circostanza
rilevante per accertare le eventuali conseguenze pregiudizievoli che,
in ciascun caso concreto, possono derivare del suddetto uso particolare
dell'ascensore [Cass. Civ. 6-4-82, n. 2117, rv. 419989; Cass. Civ.
6-9-82, n. 686].
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