L'assemblea, con un numero di
voti che rappresenta la maggioranza dei partecipanti al condominio e i
due terzi del valore dell'edificio, può disporre tutte le
innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o
al maggior rendimento delle cose comuni (art. 1120 c.c.).
Deroghe a tali maggioranze sono previste in tema
di delibere relative all'adozione di impianti di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore (art. 26, L. 9.1.1991, n. 10 [Norme per
l'attuazione del piano energetico nazionale]; anche artt. 17 e 123, co.
5, D.P.R. 6.6.2001, n. 380 [T.U. edilizia]) e in tema di interventi di
recupero previsti dalla l. 5-8-1978, n. 457 (art. 15, L. 17.2.1992, n.
179 [Norme per l'edilizia residenziale pubblica]) e in tema di
eliminazione delle barriere architettoniche (art. 78, c. 3, D.P.R.
380/2001).
Sono vietate le innovazioni che possono recare
pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato,
che ne alterano il decoro architettonico o che rendono talune parti
comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un
solo condòmino.
Qualora l'innovazione importi una spesa molto
gravosa o ha carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni
e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o
manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non
intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella
spesa (art. 1121 c.c.). Se l'utilizzazione separata non é
possibile, l'innovazione non é consentita, salvo che la
maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda
sopportarne integralmente la spesa. I condomini e i loro eredi o aventi
causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi
dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di
manutenzione dell'opera.
Le spese necessarie per la conservazione e per il
godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei
servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla
maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al
valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa
convenzione (art. 1123 c.c.).
Se si tratta di cose destinate a servire i
condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione
dell'uso che ciascuno può farne.
AVVERTENZE:
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non sono sostitutivi del contributo di un professionista qualificato.
Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che
interessa può essere richiesta la
consulenza
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