Quando in un edificio
il numero dei condomini è superiore a dieci, deve
essere formato un regolamento, il quale contenga le norme
circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i
diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché
le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative
all'amministrazione (art. 1138 c.c.). In caso di numero
inferiore di condomini, l'adozione di un regolamento di condominio
è comunque consentita.
Il regolamento di condominio deve precisare il
valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano
spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini (art.
68 disp. att. c.c.). I valori dei piani o delle porzioni di piano,
ragguagliati a quello dell'intero edificio, devono essere espressi in
millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.
Nell'accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del canone
locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun
piano o di ciascuna porzione di piano.
Ciascun condomino può prendere
l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la
revisione di quello esistente.
Il regolamento deve essere approvato
dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza
degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Esso può essere impugnato dal singolo condomino (v. risposta
specifica).
Le norme del regolamento non possono in alcun modo
menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di
acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle
disposizioni degli artt. 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131,
1132, 1136 e 1137 c.c. e 72, 155 disp. att. c.c.
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