L'amministratore di condominio
deve (art. 1133 c.c.):
- eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei
condomini e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
- disciplinare l'uso delle cose comuni e la
prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che sia
assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
- riscuotere i contributi ed erogare le spese
occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni
dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni, e gestire il
relativo fondo (art. 70 disp. att. c.c.);
- compiere gli atti conservativi dei diritti
inerenti alle parti comuni dell'edificio.
- rendere il conto della sua gestione alla fine
di ciascun anno.
L'amministratore ha inoltre facoltà di:
- ottenere decreto di ingiunzione immediatamente
esecutivo per la riscossione dei contributi di cui al n. 3) in base
allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea (art. 63 disp. att.
c.c.);
- convocare l'assemblea a) in
via ordinaria e annualmente per le deliberazioni ad essa proprie, b)
in via straordinaria quando lo stesso amministratore lo ritenga
necessario o c) quando vi é la richiesta
di almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore
dell'edificio (art. 66 disp. att. c.c.);
- agire in giudizio sia contro i condomini, sia
contro terzi (art. 1131 c.c.), pur nei limiti delle attribuzioni di
legge (vedi sopra, nn. 1-5) o dei maggiori poteri conferitigli
dall'assemblea.
L'amministratore può inoltre essere convenuto in giudizio
per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio e a lui
sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa
che si riferiscono allo stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un
contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi
é tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei
condomini. Se non adempie a quest'obbligo può essere
revocato ed é tenuto al risarcimento dei danni.
I provvedimenti presi dall'amministratore
nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i
provvedimenti dell'amministratore é ammesso ricorso
all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità
giudiziaria nei casi e nel termine previsti (
v. risposta specifica).
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Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che
interessa può essere richiesta la
consulenza
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