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DOTTRINA - CONDOMINIO
Impugnazione di una delibera assembleare
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente o dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria (art. 1137 c.c.).

Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità stessa.

È altresì legittimato a far valere la nullità di una delibera il condomino che, pur avendo votato conformemente, dimostri di avere interesse a far valere la nullità, in quanto leso dalla delibera [Cass. Civ. 3232/82 e 1511/97].

Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.

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