Contro le deliberazioni
contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino
assente o dissenziente può fare ricorso
all'autorità giudiziaria (art. 1137 c.c.).
Il ricorso non sospende l'esecuzione del
provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata
dall'autorità stessa.
È altresì legittimato a far
valere la nullità di una delibera il condomino che, pur
avendo votato conformemente, dimostri di avere interesse a far valere
la nullità, in quanto leso dalla delibera [Cass. Civ.
3232/82 e 1511/97].
Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di
decadenza, entro trenta giorni, che
decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla
data di comunicazione per gli assenti.
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interessa può essere richiesta la
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