La collazione
dell'eredità è l'obbligo e,
reciprocamente, il diritto spettante agli eredi prefigurati ai sensi
dell'art. 737 c.c., cioè al coniuge ed ai discendenti
legittimi e naturali, concorrenti nell'ambito di una stessa
successione, di conferire alla massa attiva del patrimonio ereditario
accettato le liberalità ricevute in vita dal defunto, in
modo da dividerle con gli altri coeredi, in proporzione delle
rispettive quote.
La collazione ha dunque la funzione di mantenere
tra i coeredi del testatore quella proporzionalità di quote
che è stabilita nel testamento o nella legge.
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