L'azione di
petizione dell'eredità, prevista dal'art. 533
c.c., viene intentata dall'erede onde ottenere il riconoscimento della
sua qualità ereditaria contro chiunque possieda tutti o
parte dei beni ereditari, a titolo di erede o senza alcun titolo, allo
scopo di ottenere la restituzione degli stessi.
Tale azione è imprescrittibile, salvi
gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni.
L'azione di riduzione
ha invece per scopo la reintegrazione della quota di legittima mediante
la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni
eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre (art. 553 c.c.).
Soggetti legittimati ad intentare tale azione sono
il legittimario leso, quello escluso dal testatore, l'erede e l'avente
causa del legittimario.
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