Il sublegato
ricorre allorché colui che è tenuto alla
prestazione oggetto del legato è un altro legatario e non
l'erede.
Il termine sublegato è controverso e
generalmente ritenuto non corretto, poiché l'attribuzione al
sublegatario non dipende da quella a favore del legatario,
nè la validità del sublegato è
condizionata a quella del legato.
Anche il sublegatario, accanto al legatario,
è un chiamato alla successione a titolo particolare, ed il
sublegato può essere sia reale che obbligatorio.
Il prelegato,
previsto dall'art. 661 c.c., è invece il legato di cui
beneficiario sia uno degli eredi o più coeredi. Questi
cumula pertanto le due qualità di coerede onerato e di
legatario, in ragione di due distinte attribuzioni patrimoniali:
istituzione di erede ed attribuzione di legato.
Il beneficiato non confonde mai, tuttavia, i due
distinti titoli di acquisto; può dunque acquistare il legato
e rinunciare all'eredità.
Il prelegato è considerato legato per
l'intero ammontare della successione: esso grava pertanto su tutta
l'eredità e quindi anche sulla quota spettante allo stesso
legatario in qualità di erede.
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