La pubblicazione del testamento consente
la conoscenza del suo contenuto da parte dei chiamati alla successione,
dei familiari del defunto, dei creditori ereditari e di quelli
dell'erede, ed ha altresì la funzione di renderne possibile
l'esecuzione.
Sono soggetti a pubblicazione il testamento olografo ed
il testamento segreto, ma non quello pubblico, che avendo sempre valore
di atto pubblico non necessita di una pubblicazione in senso tecnico.
Chiunque è in possesso di un testamento olografo
deve presentarlo ad un notaio per la pubblicazione non appena ha
notizia della morte del testatore: qualora ciò non avvenga
chiunque vi abbia interesse può fare ricorso al tribunale del
circondario ove si è aperta la successione affinchè sia
fissato un termine per la suddetta presentazione.
Il notaio procederà dunque alla pubblicazione del
testamento olografo in presenza di due testimoni, redigendo nella forma
degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del
testamento, ne riproduce il contenuto, fa menzione della sua apertura
ove sigillato. Tale verbale viene infine sottoscritto dalla persona che
ha presentato il testamento, dai testimoni e dal notaio (art. 620
c.c.).
Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato
dal notaio appena gli pervenga la notizia della morte del testatore e
tale pubblicazione ha luogo con le stesse modalità del
testamento olografo (art. 621 c.c.).
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