Il testamento è un
negozio giuridico unilaterale, in quanto espressione della
volontà del solo testatore, è personale,
poiché quest'ultimo è l'unico soggetto
legittimato a porlo in essere, non essendo ammessa forma di
rappresentanza alcuna, non è ricettizio ma è
revocabile e formale, dovendo estrinsecarsi, a pena di
nullità, in una delle forme previste dalla legge.
Il testamento può essere ordinario
o speciale:
- nell'ambito della prima categoria la legge
distingue il testamento olografo da quello redatto per atto di notaio,
a sua volta pubblico o segreto;
- mentre i testamenti speciali rappresentano
particolari forme di testamento pubblico, riconosciute solo per
determinate situazioni o circostanze eccezionali.
Il testamento olografo, previsto
dall'art. 609 c.c., costituisce la fattispecie più semplice.
Si configura infatti come scrittura privata e presenta la
caratteristica di dovere essere necessariamente scritto per intero,
nonché datato e sottoscritto, di mano del testatore.
La mancanza di autografia rende infatti il
testamento nullo, mentre la sottoscrizione, posta alla fine delle
disposizioni, deve contenere nome e cognome del testatore, oppure uno
pseudonimo che lo individui con certezza. La data, infine, deve
contenere l'indicazione del giorno, mese ed anno, in cui il testamento
fu scritto.
Il testamento pubblico,
previsto dall'art. 603 c.c., rappresenta una delle due tipologie di
testamento redatto, con le formalità previste dalla legge,
per atto di notaio, ed ha natura di atto pubblico, fecendo piena prova
delle dichiarazioni del testatore fino a querela di falso.
Il testatore, in presenza di due testimoni o di
quattro allorché incapace di leggere o scrivere oppure
sordo, muto o sordomuto, dichiara la sua volontà al notaio,
che la riceve, ne cura la redazione per iscritto e ne dà
lettura al testatore in presenza dei testimoni. Di tali
formalità è fatta menzione nel testamento, che
deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio e
deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della
sottoscrizione.
Il testamento segreto,
altra fattispecie redatta per atto di notaio, è previsto
dal'art. 604 c.c. e consiste nella consegna solenne al notaio, che la
riceve e la conserva, di una scheda contenente le disposizioni
testamentarie.
Detta consegna avviene personalmente, ad opera del
testatore, alla presenza di due testimoni, ed il notaio provvede a
sigillare la scheda testamentaria non ancora sigillata, redigendo
inoltre, sullo stesso involto che contiene la scheda o su un altro,
appositamente preparato, l'atto di ricevimento, che testatore,
testimoni e notaio sottoscriveranno.
Tale testamento può essere scritto sia
dal testatore che da un terzo, ed anche con mezzi meccanici, ma deve
sempre essere sottoscritto dal testatore, salvo che questi non sappia
scrivere o non abbia potuto sottoscrivere per altro impedimento. In tal
caso, tuttavia, il testatore deve dichiarare al notaio ricevente di
aver letto il testamento e di approvarlo, nonché la causa
che gli ha impedito la sottoscrizione, che verrà menzionata
nell'atto di ricevimento.
Chi non sa o non può leggere non
può fare testamento segreto.
I testamenti speciali
si configurano poi come dichiarazioni rese dal testatore ad un pubblico
ufficiale od assimilato in circostanze particolari e redatte per
iscritto ad opera di quest'ultimo, con un efficacia limitata nel tempo
e pari a tre mesi dal ritorno della situazione normale.
Si collocano dunque nel novero dei testamenti
speciali quelli redatti in occasione di malattie contagiose,
calamità pubbliche ed infortuni, che vengano ricevuti da
notaio, conciliatore (oggi giudice di pace) del luogo, sindaco od
assessore delegato che ne faccia le veci nonché da ministro
di culto (art. 609 c.c.).
Ulteriori fattispecie speciali sono rappresentate
poi dai testamenti in navigazione marittima od aerea, ricevuti dal
comandante della nave o del'aereo (artt. 611 e 616 c.c.),
nonché dai testamenti dei militari e assimilati, raccolti
per iscritto da un ufficiale, da un cappellano militare o da un
ufficiale della Croce rossa (art. 617 c.c.).
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