La successione
legittima od intestata ha titolo nella legge,
consistendo nell'attribuzione dei diritti successori da parte
dell'ordinamento, e si contrappone alla successione
testamentaria, che ha titolo invece nel testamento.
Il nostro ordinamento consente all'individuo di
disporre, a mezzo testamento, dei propri beni per il periodo successivo
alla morte.
Ove tuttavia ciò non avvenga, in tutto
od in parte, sarà la legge a predisporre criteri e soggetti
cui tali beni verranno devoluti, facendo luogo alla successione
legittima od intestata che è suppletiva rispetto a quella
testamentaria, poiché si attua quando manchi quest'ultima.
Le categorie dei successibili vengono individuate
dal legislatore in ragione dell'intensità dei vincoli di
parentela che uniscono i congiunti al defunto, in riferimento ad un
criterio prevalente di concorso, ed i più prossimi escludono
i più lontani.
L'art. 565 c.c. individua le classi dei
successibili nel coniuge, nei discendenti legittimi e naturali, che
sono equiparati e cui vanno aggiunti gli adottivi, negli ascendenti
legittimi, nei collaterali, negli altri parenti (fino al sesto grado) e
nello Stato.
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