L'accettazione con
beneficio d'inventario comporta la limitazione legale della
responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti
ereditari e per i legati entro il valore dell'eredità
ricevuta. Ciò significa che nell'ipotesi di una successione
onerosa, ove le passività superino le attività,
l'erede non sarà mai chiamato a rispondere delle
obbligazioni trasmessegli oltre i limiti del valore del patrimonio
ereditario, poiché altra conseguenza del beneficio
d'inventario è costituita dalla separazione del patrimonio
personale dell'erede da quello del testatore.
Il beneficio d'inventario, nonostante eventuali
divieti del testatore, assolutamente privi di valore (art. 470 c.c.),
è rimesso alla facoltà di ogni chiamato, che ha
l'onere di specificare nell'atto di accettazione se intenda avvalersi
di tale beneficio.
Per l'accettazione con beneficio d'inventario la
legge richiede la forma solenne della dichiarazione ricevuta da un
notaio o da un cancelliere del tribunale del circondario ove la
successione si è aperta, ed è soggetta ad un
regime di pubblicità-notizia, venendo inserita nel registro
delle successioni conservato nello stesso tribunale.
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giuridica che interessa può essere richiesta la consulenza
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