Tre sono i presupposti
necessari per l'acquisto dell'eredità:
- la vocazione dell'erede, che costituisce il
fondamento del fenomeno successorio e consiste nella designazione del
successibile per testamento o per legge,
- la delazione dell'erede, cioè il
fenomeno dell'offerta del patrimonio ereditario al successibile,
normalmente coincidente con la vocazione di cui rappresenta l'aspetto
dinamico, quindi
- l'accettazione, che è lo strumento
tecnico con cui si acquista l'eredità.
La qualità di erede non si acquisisce infatti
automaticamente, ma necessita di una manifestazione di
volontà orientata in tal senso ed i cui effetti
retroagiscono al momento dell'apertura della successione (art.459
c.c.), coincidente con la morte del testatore nel luogo del suo ultimo
domicilio (art. 456 c.c.).
L'accettazione costituisce il diritto del chiamato
ad acquistare l'eredità, tramite il cui esercizio costui
diviene erede, ma rappresenta anche un onere, poichè
è elemento indispensabile per l'acquisto
dell'eredità stessa.
L'accettazione, che è diritto soggetto
a prescrizione ordinaria decennale (art. 480 c.c.), può
essere pura e semplice o con il beneficio dell'inventario. Nel primo
caso si attua una confusione tra il patrimonio del defunto e quello
dell'erede, e quest'ultimo è responsabile per i debiti ed i
legati ereditari anche al di là del valore dei beni che gli
sono pervenuti, mentre nel secondo il patrimonio del testatore rimane
distinto da quello dell'erede, che risponde delle obbligazioni
trasmessegli solo nei limiti del valore del patrimonio ereditario.
Quanto alla forma, l'accettazione può
essere espressa, tacita e presunta o legale.
In base all'art. 475 c.c., l'accettazione
è espressa ove in un atto pubblico od in una scrittura
privata il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla
oppure ha assunto il titolo di erede; è tacita (art. 476
c.c.) quando il chiamato all'eredità compie un atto che
presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che
non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di
erede, come ad es. avvalersi dell'azione di petizione; è
presunta o legale quando il chiamato pone in essere atti di
disposizione che, con presunzione assoluta, vengono considerati atti di
accettazione implicita, come la donazione, la vendita e la cessione dei
diritti di successione, nonchè la rinunzia a quest'ultimi,
ex artt. 477 e 478 c.c.
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