Per il compimento del testamento la legge
richiede la piena capacità di agire del testatore e la sua piena
capacità di intendere e di volere.
Possono disporre per testamento tutti coloro che non
sono dichiarati incapaci dalla legge, mentre sono incapaci di testare
tre categorie di soggetti: i minori, gli interdetti per
infermità di mente (dal momento della pubblicazione della
sentenza) nonchè gli incapaci naturali, cioè coloro che
al momento della redazione del testamento si provi essere stati
incapaci di intendere e di volere per qualsiasi causa, anche
transitoria, sebbene non interdetti (art. 591 c.c.).
Le ipotesi di incapacità di disporre per
testamento, previste dall'art. 591 c.c., sono tassative, ed in tali
casi il testamento è annullabile tramite esercizio di azione cui
è legittimato chiunque vi abbia interesse e che è
soggetta a prescrizione quinquennale dall'inizio dell'esecuzione delle
disposizioni testamentarie, incombendo l'onere della prova di detta
incapacità su colui che l'asserisca.
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