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DOTTRINA - SEPARAZIONE
E DIVORZIO
Divorzio: condizioni per ottenerlo
Lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere
domandato da uno dei coniugi (art. 3 L. 898/70):
- quando, dopo la celebrazione del matrimonio,
l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in
giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
- all'ergastolo ovvero ad una pena superiore
ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o
più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli
commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
- a qualsiasi pena detentiva per il delitto
di cui all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli
articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione,
costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;
- a qualsiasi pena per omicidio volontario di
un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un
figlio; d) a qualsiasi pena detentiva, con due o
più condanne, per i delitti di cui all'art. 582, quando
ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art.
583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del
coniuge o di un figlio.
- nei casi in cui:
- l'altro coniuge è stato assolto
per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b)
e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente
a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o
ricostituire la convivenza familiare;
- è stata pronunciata con sentenza
passata in giudicato la separazione
giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata
omologata la separazione
consensuale ovvero è intervenuta
separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è
iniziata almeno due anni prima del 18.12.1970. In tutti i predetti
casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono
essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo
dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale anche
quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla
parte convenuta;
- il procedimento penale promosso per i
delitti previsti dalle lettere b) e c)
del numero 1) si è concluso con sentenza di non doversi
procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a
pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi
costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti
stessi;
- il procedimento penale per incesto si
è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione
che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
- l'altro coniuge, cittadino straniero, ha
ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o
ha contratto all'estero nuovo matrimonio;
- il matrimonio non è stato
consumato;
- è passata in giudicato sentenza
di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della L. 14.4.1982,
n. 164.
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