Nella separazione consensuale
sussiste un accordo tra i coniugi in ordine alle condizioni (personali
e patrimoniali) della separazione stessa. Il Tribunale si limita ad
omologare tale accordo (cioè ad assicurarsi che siano rispettati
i diritti di ciascun coniuge e della eventuale prole) mediante decreto.
Si ricorre, invece, alla separazione giudiziale
in caso di disaccordo. In tale ipotesi la separazione viene pronunciata
con sentenza dal Tribunale, che si impone nel determinare le
condizioni.
Il diritto di chiedere la separazione (consensuale o
giudiziale) spetta a ciascun coniuge, anche in mancanza di accordo
dell'altro coniuge. La procedura si avvia mediante ricorso al Tribunale
competente.
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