Con la separazione
legale i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne
sospendono gli effetti nell'attesa o di una riconciliazione o di un
provvedimento di divorzio. La separazione può essere legale (consensuale
o giudiziale) o semplicemente "di fatto",
cioè conseguente all'allontanamento di uno dei coniugi per
volontà unilaterale, o per accordo, ma senza l'intervento di
un Giudice.
La separazione legale (consensuale o giudiziale) rappresenta una delle
condizioni (la più frequente) per poter addivenire al divorzio.
Con il divorzio (introdotto e
disciplinato con la legge 1.12.1970 n. 898) viene invece pronunciato lo
scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili (se
è stato celebrato matrimonio concordatario con rito
religioso, cattolico o di altra religione riconosciuta dalla Stato
italiano). Col divorzio vengono a cessare definitivamente gli effetti
del matrimonio, sia sul piano personale (uso del cognome del marito,
presunzione di concepimento, etc.), sia sul piano patrimoniale. La
cessazione del matrimonio produce effetti dal momento della sentenza di
divorzio, senza che essa determini il venir meno dei rapporti stabiliti
in costanza del vincolo matrimoniale. Solo a seguito di divorzio il
coniuge può pervenire a nuove nozze.
AVVERTENZE:
I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e
non sono sostitutivi del contributo di un professionista qualificato.
Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che
interessa può essere richiesta la
consulenza
legale on-line.
Lo Studio Legale Spadaro declina ogni responsabilità per
errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non
aggiornato delle informazioni contenute nel sito. |
|