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DOTTRINA - SEPARAZIONE E DIVORZIO
Assegnazione dell'abitazione coniugale
Gli art. 155 c.c. e l'art. 6 L. 898/70, stabiliscono il principio che l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove possibile, al genitore cui vengono affidati i figli, o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età e sino alla loro indipendenza economica. In ogni caso, ai fini dell'assegnazione, il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 del codice civile.

L'assegnazione pertanto non è possibile a favore del coniuge non affidatario o in mancanza di figli. In tale ultimo caso la disponibilità dell'abitazione coniugale sarà disciplinata sulla base delle normali regole sulla proprietà e sulla locazione.

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