Gli art. 155 c.c. e l'art. 6
L. 898/70, stabiliscono il principio che l'abitazione nella
casa familiare spetta di preferenza, e ove possibile, al genitore cui
vengono affidati i figli, o con il quale i figli convivono oltre la
maggiore età e sino alla loro indipendenza economica.
In ogni caso, ai fini dell'assegnazione, il giudice dovrà
valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della
decisione e favorire il coniuge più debole. L'assegnazione,
in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai
sensi dell'art. 1599 del codice civile.
L'assegnazione pertanto non è possibile
a favore del coniuge non affidatario o in mancanza di figli. In tale
ultimo caso la disponibilità dell'abitazione coniugale
sarà disciplinata sulla base delle normali regole sulla
proprietà e sulla locazione.
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interessa può essere richiesta la
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