L'accordo consensuale
omologato, o la sentenza, stabiliscono a quale dei coniugi sono
affidati i figli, unitamente alle condizioni e all'importo relativo al
loro mantenimento a carico del coniuge non affidatario.
Per stabilire il coniuge affidatario è
irrilevante l'eventuale dichiarazione di addebito, salvo che questa non
sia scaturita per cause che riguardino il rapporto con i figli. In sede
di separazione è anche possibile l'affidamento congiunto o
alternativo, potendosi applicare analogicamente l'art. 6 della L.
898/70 che disciplina l'affidamento dei figli in caso di divorzio.
Il tribunale stabilisce la misura ed il modo con
cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento,
all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le
modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con
essi.
Il genitore cui sono affidati i figli, salva
diversa disposizione del tribunale, ha l'esercizio esclusivo della
potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni
determinate dal tribunale. Salvo che non sia diversamente stabilito, le
decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i
genitori. Il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto ed
il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e
può ricorrere al tribunale quando ritenga che siano state
assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
L'obbligo di mantenere, educare ed istruire i
figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato
pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili,
permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi
i genitori.
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