La giurisprudenza stabilisce che, in tema di
divorzio (ma il principio deve ritenersi valido anche in materia di
separazione), la convenzione (detta accordo prematrimoniale)
con cui gli interessati stabiliscono anticipatamente il regime
giuridico relativamente alla cessazione degli effetti civili del
matrimonio, è invalido, nella parte riguardante le condizioni
per il mantenimento dei figli e del coniuge.
Questo per contrasto sia con l’art. 9 della L.
898/70, che non consente limitazioni di ordine temporale alla
possibilità di revisione del regime divorzile, sia con
l’art. 5, che, fissando i criteri per il riconoscimento e la
determinazione di un assegno all’ex coniuge, configura un diritto
insuscettibile, anteriormente al giudizio di divorzio, di rinunzia o
transazione.
Un simile accordo viene considerato illecito
perché rivolto, esplicitamente o implicitamente, a viziare, o
quanto meno a circoscrivere, la libertà di difendersi in
giudizio di divorzio, con irreparabile compromissione di un obbiettivo
d’ordine pubblico come la tutela dell’istituto della
famiglia (Cass. 3777/81).
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