Il concorso di
colpa in materia di circolazione di veicoli è
previsto al secondo coma dell'art. 2054 c.c., il quale stabilisce che
nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che
ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno
subito dai singoli veicoli.
Relativamente al concorso di colpa, sussiste
pertanto una presunzione relativa, vale a dire operante fino a prova
contraria che, in presenza di fatti imputabili a più
soggetti, a ciascuno di essi debba essere riconosciuta un'efficacia
causativa del danno qualora abbiano determinato una situazione per la
quale senza l'uno o l'altro di essi l'evento non si sarebbe verificato.
Si presume che ciascun conducente abbia provocato
con pari colpa e con pari efficienza causale i danni causati dallo
scontro, sia i propri che quelli riportati dall'altro conducente.
Pertanto, in applicazione del principio del
concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., ciascun conducente
dovrà risarcire la metà dei danni subiti
dall'altro e sopportare una riduzione del diritto al risarcimento dei
propri danni in eguale misura.
La presunzione di responsabilità
concorrente dei conducenti, ex art. 2054, opera solo nel caso di
scontro tra veicoli, e si applica soltanto nel caso in cui le
risultanze probatorie non permettano concretamente di accertare in
quale misura la condotta dei due conducenti abbia causato l'evento
dannoso.
Tuttavia, quando anche venga accertata la colpa
esclusiva di uno solo dei due conducenti, l'altro non per questo si
libererà automaticamente dalla presunzione di
corresponsabilità, ma è necessario che dimostri
di avere osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune
prudenza (Cass. 7.2.1997, n.1198; Cass. 26.10.1992, n. 11610).
Il principio di solidarietà prefigurato
dal nostro ordinamento impone inoltre anche al conducente che abbia
rispettato le norme del codice della strada di attivarsi, dinanzi alla
scorrettezza altrui, per evitare il sinistro, secondo l'ordinaria
diligenza, cioè scegliendo la manovra che il guidatore
medio, con riferimento alla situazione concreta, valuta come la
più idonea per evitare od attenuare il danno.
La presunzione di eguale concorso opera anche se
uno dei veicoli non ha subito danni e concerne sia la
gravità della colpa che l'entità della
conseguenza del fatto dannoso.
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