Il risarcimento del danno
prodotto dalla circolazione dei veicoli si prescrive, ai sensi
dell'art. 2974 c.c., secondo comma, in due anni. Non hanno effetto
interruttivo di tale termine le trattative di componimento bonario
(Cass. 10 Novembre 1979, n. 5807).
Tuttavia, ove il fatto che ha causato il danno
venga considerato dalla legge come reato e per il reato sia stabilita
una prescrizione più lunga, questa si applica anche
all'azione civile. Ai fini della prescrizione del diritto al
risarcimento del danno derivante da reato, si deve avere riguardo alla
pena edittale senza tenere conto della diminuzione della pena
conseguente alla concessione di circostanze attenuanti generiche. Se il
reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o
è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il
diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine di due anni,
con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui
la sentenza è divenuta irrevocabile.
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