Si configura il reato di usura
(art. 644 c.p.) quando taluno si fa dare o promettere, sotto qualsiasi
forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione
di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi
usurari. Il reato di usura è punito con la reclusione da uno a
sei anni e con la multa da lire sei milioni [€ 3098,74] a lire
trenta milioni [€ 15493,71]. Alla stessa pena soggiace chi opera
in funzione di mediatore.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli
interessi sono sempre usurari (L. 7.3.1996, n. 108). Sono
altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite,
e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete
modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni
similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di
denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione,
quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di
difficoltà economica o finanziaria. Per la determinazione del
tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni,
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per
imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Le pene sono aumentate da un terzo alla metà:
- se il colpevole ha agito nell’esercizio di una
attività professionale, bancaria o di intermediazione
finanziaria mobiliare;
- se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
- se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
- se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
- se il reato è commesso da persona sottoposta
con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e
fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione.
Nel caso di condanna, o anche di patteggiamento, è sempre
ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del
reato ovvero di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha
la disponibilità anche per interposta persona per un importo
pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi
usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle
restituzioni e al risarcimento dei danni.
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