Si configura il reato di truffa
(art. 640 c.p.) quando taluno, con artifizi o raggiri, inducendo
qualcuno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto
con altrui danno. La truffa è punita con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue
euro.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro:
- se la truffa è commesso a danno dello Stato o
di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal
servizio militare;
- se la truffa è commesso ingenerando nella
persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo
convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che
ricorra taluna delle circostanze ora enunciate o un’altra
circostanza aggravante.
L'art 640-bis c.p. prevede inoltre l'ipotesi della
truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche che si
configura se il fatto di cui all’articolo 640 c.p. riguarda
contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni
dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte
dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. In
questo caso la pena è della reclusione da uno a sei anni e si
procede d’ufficio.
Un'ulteriore particolare ipotesi di truffa (frode informatica)
è prevista all'art. 640-ter c.p.: chiunque, alterando in
qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico
o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati,
informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o
telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un
ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a
milletrentadue euro.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e
della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se
il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente
pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare,
ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di
operatore del sistema.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna circostanza aggravante.
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